DVR: cos’è, chi deve farlo e perchè
di Massimo Arganese
Il DVR, previsto dall’art. 28 del dlgs 81/08, è un documento obbligatorio per identificare e valutare i rischi presenti in un’azienda sul luogo di lavoro. Le informazioni contenute al suo interno sono relative a tutti i rischi individuati ed analizzati in sede di valutazione, con le rispettive misure preventive e protettive da mettere in atto per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, questi rischi.
Redigere il DVR è un obbligo che il datore di lavoro deve osservare non solo per tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, in modo da diminuire la probabilità che incorrano in incidenti, ma anche per evitare severe sanzioni amministrative e penali (sanzione da € 3.000 a € 15.000 e/o unapena detentiva fino a 8 mesi).
La sigla DVR sta per “documento di valutazione dei rischi”, un documento obbligatorio che serve, come già scritto, ad analizzare e valutare i possibili rischi di infortuni e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori.
Il DVR è obbligatorio e va redatto per tutte le aziende con almeno un dipendente (socio lavoratore di azienda, tirocinante, stagista, lavoratore con contratto temporaneo).
Sono esonerate dall’obbligo di redigere il DVR, invece, le aziende che non hanno dipendenti; lo stesso viene redatto dal datore di lavoro in collaborazione con:
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) che affianca il datore in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione;
- il rappresentante dei lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e deve avere accesso costantemente al documento;
- il medico competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria, laddove prevista.
Si deve provvedere ad elaborare il documento entro 90 giorni dall’apertura della nuova attività. Il documento deve essere conservato in azienda in formato cartaceo o digitale, munito di data certa e deve riportare la firma del datore di lavoro e di tutte le figure summenzionate che collaborano alla stesura.
La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte, deve essere resa disponibile per eventuali visite d’ispezione (ASL, INPS, INAIL, Isp. Lavoro, NIL o Vigili del Fuoco) che possono richiederne la visione. La mancata o incompleta compilazione comporta severe sanzioni summenzionate per il datore di lavoro.
La rielaborazione della valutazione dei rischi deve essere effettuata immediatamente in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori oppure in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, anche a seguito di infortuni significativi e/o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
La normativa italiana relativa alla valutazione dei rischi dà la possibilità al datore di lavoro di scegliere in autonomia il criterio per la valutazione dei potenziali rischi in ambiente lavorativo, l’importante è che comunque venga redatto con criterio e sia presente in azienda.
Come è facilmente intuibile, il datore di lavoro da solo potrebbe non essere in grado di individuare tutti i possibili rischi aziendali e di stabilire le strategie da mettere in atto per la prevenzione e per la protezione dei dipendenti, per questo motivo alla stesura del DVR possono collaborare altre figure professionali, tecnici/consulenti esperti della materia di sicurezza, le quali affiancheranno il datore di lavoro che sarà comunque il responsabile della stesura di questo documento.
CdL Massimo Arganese
Studio Arganese & Parteners