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In arrivo la rottamazione “quinquies”

La rottamazione quinquies è una delle misure più attese della Legge di Bilancio 2026, ma non tutti potranno beneficiarne. Tra gli esclusi rientrano anche coloro che, pur essendo in regola con i versamenti fino ad oggi, non pagheranno la rata della rottamazione quater in scadenza il 30 novembre 2025. In questo caso, non sarà possibile accedere alla nuova definizione agevolata e l’unica strada percorribile resterà quella della rateizzazione ordinaria.

In pratica non si potrà passare automaticamente da una definizione agevolata all’altra, dalla quater alla quinquies. Chi decadrà dalla rottamazione quater perderà i benefici e non potrà “recuperare” accedendo alla rottamazione quinquies. Questo limite temporale serve a evitare comportamenti opportunistici, come il mancato pagamento strategico della rata di novembre per ottenere condizioni più favorevoli. Chi non versa entro il termine di tolleranza del 9 dicembre perderà i benefici senza possibilità di rientrare nella quinquies.

La rottamazione quinquies consentirà di sanare le cartelle affidate all’Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relative a imposte non versate ma dichiarate, nonché a controlli automatizzati e formali previsti dal DPR 600/1973 e dal DPR 633/1972, restano esclusi gli evasori totali in quanto sconosciuti al fisco.

Il piano di pagamento sarà più lungo e flessibile rispetto al passato: fino a 54 rate bimestrali in nove anni, con interessi del 4% annuo a partire dal 1° agosto 2026. La prima rata, minima di 100 euro, dovrà essere versata entro il 31 luglio 2026, seguita dalle successive scadenze fissate a cadenza bimestrale fino a maggio 2035, la decadenza è prevista in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Da precisare che la rottamazione quinquies non sarà universale, infatti, restano esclusi i carichi derivanti da accertamenti definitivi, i crediti per aiuti di Stato da recuperare, i debiti per condanne della Corte dei Conti e le sanzioni penali pecuniarie.

Per le multe del Codice della Strada, la sanatoria si applicherà soltanto agli interessi e alle somme aggiuntive di riscossione, mentre l’importo del verbale dovrà essere versato per intero. Per IMU, TARI e bolli auto non gestiti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’adesione dipenderà dalle delibere dei singoli enti locali.

L’adesione potrà essere effettuata esclusivamente online, tramite un modulo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione presumibilmente dal 20 gennaio 2026. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2026, almeno queste sono le ultime indicazioni.

Dopo la presentazione, l’Agenzia comunicherà entro il 30 giugno 2026 l’accoglimento della domanda, con il dettaglio dei debiti ammessi, l’importo complessivo dovuto e il piano di pagamento personalizzato. Il versamento potrà avvenire in un’unica soluzione o in rate bimestrali tramite addebito, bollettini o sportelli dell’Agente della Riscossione.

Con la presentazione della domanda di rottamazione quinquies, il contribuente ottiene la sospensione automatica delle procedure di riscossione in corso. Niente nuovi fermi amministrativi o ipoteche, né ulteriori azioni esecutive, finché il piano viene rispettato.

Un vantaggio cruciale riguarda il DURC, infatti, anche le imprese con debiti inclusi nella definizione potranno risultare regolari ai fini della partecipazione a gare e appalti pubblici. Inoltre, se era già in corso una rateizzazione ordinaria, questa potrà essere sospesa fino alla conclusione della procedura agevolata.

Si decade dalla rottamazione quinquies se non si paga la prima rata e/o due rate anche non consecutive, o l’ultima rata del piano. In caso di decadenza, i benefici vengono annullati retroattivamente: il debito torna immediatamente esigibile con sanzioni e interessi originari, e non sarà più possibile accedere a ulteriori rateizzazioni.

La rottamazione quinquies rappresenta un ulteriore tentativo di riconciliazione tra il sistema tributario e una platea ampia di contribuenti. Il cambio di rotta rispetto alle precedenti edizioni consiste nella scelta di allungare i tempi, di ammorbidire la mora sulla decadenza e di riammettere, entro limiti specifici, coloro che non ce l’avevano fatta nella passata esperienza.

  • Scadenza domanda: 30 aprile 2026 (solo telematica);
  • Massimo rate: 54 bimestrali (9 anni) con importo minimo di 100€/rata;
  • Prima rata: 31 luglio 2026, interessi al 4% annuo dal 1° agosto 2026;
  • Chi può accedere: omessi versamenti da controlli automatizzati (art. 36-bis e 54-bis DPR 546/1992) e decaduti da precedenti rottamazioni;
  • Chi è escluso: contribuenti in regola con rottamazione quater al 30/09/2025, debiti da accertamenti sostanziali, omesse dichiarazioni;
  • Decadenza: solo se saltate almeno 2 rate bimestrali (anche non consecutive) o la prima/ultima rata;
  • Cosa si elimina: sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione (capitale + interessi dilazione 4%);
  • Carichi ammessi: cartelle dal 2000 al 2023 per omessi versamenti risultanti da dichiarazioni;

Dott. Massimo Arganese

Studio Arganese & Parteners

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