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Le ferie? Vanno date per legge

di Massimo Arganese

Le ferie sono le giornate libere che spettano ai lavoratori subordinati. Le ferie, sono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, previsto dalla legge e dalla Costituzione.

Le stesse sono assenze retribuite finalizzate al recupero psico-fisico del lavoratore dipendente, cioè che permettono non solo di riposarsi, ma anche di poter “recuperare” i rapporti sociali e familiari e i momenti di svago, in pratica servono a ricarburarsi. Spettano a tutti i lavoratori dipendenti, che hanno lavorato un anno, intero complessivamente in un anno 4 settimane, in pratica 26 giornate, nel caso in cui il lavoratore abbia lavorato meno di un anno le ferie sono proporzionate ai mesi di lavoro nell’anno.

Ci sono diversi contratti collettivi prevedono un maggior numero di giornate di ferie spettanti: ad esempio, la maggior parte dei contratti collettivi del settore pubblico prevedono 30 o 32 giorni di ferie l’anno.

Le ferie continuano a maturare anche durante determinate assenze tutelate dalla legge:

  • malattia e infortunio sul lavoro per il periodo di comporto;
  • astensione obbligatoria per maternità (2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, o, con la flessibilità, 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo; se è stata prevista l’astensione anticipata dall’Ispettorato del lavoro, le ferie spettano anche durante il maggior periodo di astensione, perché è comunque obbligatoria);
  • permessi retribuiti, come, ad esempio, quelli per l’assistenza di un familiare portatore di handicap grave (cosiddetti permessi Legge 104), o il congedo matrimoniale;
  • assenza per lo svolgimento di funzioni presso i seggi elettorali.

Non maturano le ferie, invece, durante le seguenti assenze:

  • congedo parentale;
  • assenza per malattia del bambino;
  • aspettativa per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive o funzioni sindacali;
  • cassaintegrazione a zero ore;
  • congedo straordinario per l’assistenza di familiari disabili (nonostante sia retribuito);
  • altre tipologie di assenze non retribuite.

Per quanto riguarda la malattia che si verifica durante le ferie ne interrompe il godimento. La sospensione delle ferie è valida a partire dal momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza della malattia in base a quanto comunicato dal dipendente. La legge dispone il godimento delle ferie, durante l’anno di maturazione, in misura pari ad almeno 2 settimane, possibilmente consecutive; le rimanenti 2 settimane devono essere godute nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione.

Per le ferie non godute la normativa stabilisce che non possono essere monetizzate, cioè che non possono essere sostituite da un’indennità, e che qualsiasi accordo che prevede un’indennità al posto della loro fruizione è nullo.

Vi sono, comunque, alcuni casi eccezionali nei quali è possibile erogare un’indennità al posto delle ferie. Le ipotesi, nello specifico, sono:

  • cessazione del contratto di lavoro: pagamento delle ferie residue maturate e non godute;
  • periodi aggiuntivi rispetto alle 4 settimane minime, in quanto si tratta di periodi extra rispetto a quelli previsti dalla legge;
  • mancata fruizione per esigenze aziendali, con impossibilità di successivo godimento in altro momento;
  • invio del lavoratore all’estero con rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

Le ferie, essendo un diritto irrinunciabile, non si prescrivono: ciò che si prescrive è l’indennità prevista per il loro mancato godimento. Non avendo questa indennità la natura di retribuzione, ma di risarcimento, il termine di prescrizione è di 10 anni, ma parte dal momento in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento, e non dal momento di maturazione delle ferie.

Auguro buone ferie a tutti i lavoratori subordinati/dipendenti. Buone ferie anche ai lavoratori autonomi titolari di P.IVA, che pur non avendo diritto, spero possano ritagliare qualche giorno di riposo/ferie.

Dott. Massimo ArganeseStudio Arganese & Partners

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