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Patente a crediti in edilizia: si parte con 30 punti

A cura del Dott. Massimo Arganese

A partire dal 1° ottobre 2024, entra in vigore la patente a crediti per il settore edile, un sistema di qualificazione che assegna punteggi alle imprese sulla base della sicurezza sul lavoro dettate dall’art.29 del DL 19/2024, che hanno modificato l’art.27 del TU Sicurezza sul Lavoro, si potranno applicare in maniera concreta dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.221 del 20 settembre del decreto del Ministero del Lavoro n.132 del 18 settembre.

La patente a crediti è un sistema di qualificazione per le imprese edili basato su un punteggio iniziale di 30 crediti, con la possibilità di accumularne fino a 100 nel corso degli anni, importante è sapere che per poter operare, servono almeno 15 crediti.

La patente sarà obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, sia italiani che esteri. Possono quindi richiedere la patente sia le imprese stabilite in Italia, sia quelle stabilite in un altro Stato membro dell’UE però per le imprese non UE, è necessaria l’autocertificazione del possesso di documenti equivalenti riconosciuti dalla legge italiana.

Sono esonerati i fornitori di materiali e chi svolge prestazioni di natura intellettuale.

Per ottenere la patente, è necessario presentare una domanda online all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornendo documentazione relativa, tra l’altro, all’iscrizione alla Camera di Commercio, alla regolarità contributiva (DURC), alla conformità fiscale e alla designazione del responsabile della sicurezza.

Con circolare n.4/2024, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha poi precisato che, in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal 23/9 è comunque possibile presentare per pec all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.   una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente. La stessa PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data, infatti a partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza dell’autocertificazione/dichiarazione, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale con seguenti passaggi:

accesso al portale: il soggetto richiedente accede al portale in modalità digitale, con uno dei seguenti dispositivi: SPID, CNS, CIE;

compilazione della domanda: durante la compilazione, il richiedente deve autocertificare il possesso dei requisiti sopra elencati;

patente digitale: una volta presentata e accettata la domanda, la patente viene rilasciata in formato digitale e resa disponibile nel portale con tutte le informazioni aggiornate, tra cui:

  • Dati identificativi del titolare (persona giuridica o lavoratore autonomo).
  • Punteggio di partenza (30 crediti).
  • Aggiornamenti dei crediti (che possono aumentare o diminuire in base alle azioni e alle violazioni del titolare).

La patente ha una validità continuativa, ma il punteggio può essere modificato nel tempo.

La decurtazione dei crediti avviene in caso di violazioni delle normative sulla sicurezza, mentre i crediti possono essere incrementati attraverso investimenti in sicurezza, adempimenti formativi e certificazioni volontarie.

Le informazioni contenute nella patente sono conservate per tutta la sua validità e per un periodo massimo di 5 anni in caso di sospensioni o decurtazioni.

I requisiti specifici per richiedere la patente sono:

  1. Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. Adempimento degli obblighi formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi previsti dal Decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro);
  3. Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  4. Possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR), ove previsto;
  5. Certificazione di regolarità fiscale, come previsto dall’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997;
  6. Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Come già scritto al momento del rilascio della patente, vengono attribuiti 30 crediti iniziali, questo punteggio può essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti complessivi.

Queste le condizioni per l’aumento dei crediti:

  • storico aziendale: fino a 10 crediti in base agli anni di iscrizione alla Camera di Commercio;
  • mancanza di decurtazioni: 1 credito per ogni biennio senza provvedimenti di decurtazione, fino a un massimo di 20 crediti.
  • investimenti e attività in materia di salute e sicurezza: fino a 30 crediti per l’adozione di modelli organizzativi conformi, investimenti nella formazione dei lavoratori, soluzioni tecnologiche avanzate per la sicurezza, ecc.
  • altri criteri: fino a 10 crediti aggiuntivi per la formazione e le dimensioni dell’impresa.

Se il punteggio scende sotto i 15 crediti, l’impresa non può continuare ad operare nei cantieri.

Lo scopo è premiare e prediligere le imprese più virtuose dal punto di vista dell’attenzione alla sicurezza e al benessere sul luogo di lavoro che, alla fine, si traduce in salvaguardia dell’incolumità e della salute dei propri lavoratori.

Dott. Massimo Arganese

Studio Arganese & Partners

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