Nuove regole per la rateizzazione delle cartelle
A cura del dott. Massimo Arganese
Da quest’anno, 1° gennaio 2025, sono entrate in vigore nuove regole per la rateizzazione dei carichi giacenti presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Evidente lo scopo di agevolare il pagamento di tali debiti, rendendo un po’ più flessibile il pagamento dei debiti per cittadini e imprese, aumentando il numero di rate concedibili, il cui stato di difficoltà non deve essere dimostrato ma semplicemente dichiarato all’atto della richiesta di rateazione che può essere presentata in modalità on line dal sito dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione, via pec, presso sportelli fisici su appuntamento e/o tramite intermediario professionista abilitato.
In pratica l’art. 13 del D.Lgs. n. 110/2024 ha introdotto queste novità in materia di dilazione di pagamento di somme iscritte a ruolo.
Istanze di importo fino a 120 mila euro
su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
- 84 rate mensili (7 anni), per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili (8 anni), per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili (9 anni), per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, invece, Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione, può concedere la rateizzazione:
- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Sia nel caso di istanza su semplice richiesta sia di istanza documentata, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.
Le istanze per le quali è previsto l’obbligo di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria sono quelle di importo superiore a 120 mila euro, oppure di importo fino a 120 mila euro per le quali vengono richieste più di 84 rate.
In questi casi l’Agenzia delle entrate-Riscossione deve valutare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e determinare il numero massimo di rate concedibili considerando:
- l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- l’Indice di Liquidità e l’Indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- l’Indice Beta per i condomini.
Nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.
Altra novità è che a decorrere dal 1° gennaio 2025, per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo (in caso di liquidazione automatica) o a due terzi (in caso di controllo formale) gli avvisi bonari potranno essere definiti, con il pagamento della totalità delle somme o della prima rata, entro 60 giorni dalla ricezione (fino al 31 dicembre 2024 il termine era di 30 giorni), inoltre, sempre per gli avvisi bonari recapitati direttamente all’intermediario (commercialista e/o consulente del lavoro) il termine per la definizione è fissato in 90 giorni dalla data di trasmissione telematica dell’invito.
Doveroso ricordare che alcune tipologie di debito non possono essere rateizzate come ad esempio, i debiti già oggetto di rateizzazione decaduta, le violazioni doganali, le sanzioni derivanti da procedimenti penali e recupero degli aiuti di Stato.
Ancora assente, invece, la possibilità di accorpare più piani di rateizzazione al fine di semplificare gli scadenzari dei debitori e agevolare il puntuale pagamento delle rate. Sarebbe, pertanto, auspicabile l’introduzione di un nuovo strumento che consentisse a chi ha in essere più piani di rateizzazione di chiederne l’accorpamento in modo da avere una sola rata mensile, magari con possibilità di sceglierne anche la data di scadenza. Si eviterebbe così buona parte del lavoro legato allo scadenzario e il rischio che il pagamento di alcune rate venga dimenticato.
Dott. Massimo Arganese
Studio Arganese & Partners