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Sicurezza sul lavoro, arriva la “patente” nei cantieri

di Massimo Arganese

A seguito di una serie di infortuni mortali sui luoghi di lavoro, il Governo al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a far data dal 1° ottobre 2024, salvo proroghe, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/2008, devono essere in possesso di una “patente” rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Essa è subordinata al possesso dei seguenti requisiti da parte del rappresentante legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;

c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D. Lgs. 81/2008;

d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo da 5 a 20 crediti (es. in caso riconoscimento della responsabilità datoriale per un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata la morte: decurtazione di venti crediti).

Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di un corso di formazione, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti; i crediti così riacquisiti non possono superare complessivamente il numero di quindici. La patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del D. lgs. 81/2008. Una dotazione inferiore a quindici crediti della Patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Le sanzioni. – l’attività in cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 6.000 ad € 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Queste sanzioni gravano solo sull’impresa o sul lavoratore autonomo privi della cd. Patente e non sull’eventuale committente. Quest’ultimo resta comunque gravato dell’obbligo di verifica dell’idoneità professionale dell’appaltatore e, specificamente, ai sensi dell’art. 90, comma 9, let. b.bis, del possesso da parte di questi della Patente idonea; obbligo la cui violazione è punita, dal successivo art. 157, let. c), con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 a 2.562,91.

Buona sicurezza a tutti.

CdL Massimo Arganese

Studio Arganese & Partners

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