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Il DURF: che cos’è e a che cosa serve

Se hai un’azienda e vuoi partecipare a gare d’appalto o firmare contratti con enti pubblici, c’è un documento che non può mancare, il Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF). Si tratta di un certificato che serve a dimostrare che, come imprenditore, sei in regola con gli obblighi fiscali.

L’art. 4, del D.L. del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge del 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto, nel corpo del D.Lgs. del 9 luglio 1997, n. 241, l’art. 17-bis, che ha previsto una serie di adempimenti in tema di gare d’appalto a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori.

In particolare, si fa riferimento agli appalti e subappalti relativi a una o più opere/servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera.

Il DURF ha l’obiettivo di certificare la tua posizione fiscale, per questo contiene:

  • i dati identificativi dell’impresa (ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, sede legale, ecc.);
  • lo stato fiscale aggiornato dell’azienda, ovvero la conferma che tutte le dichiarazioni fiscali sono state presentate correttamente e che le imposte dovute sono state versate;
  • l’eventuale presenza di debiti fiscali superiori a 5.000 euro, che possono compromettere la regolarità.

Per ottenere il DURF, le imprese appaltatrici devono dimostrare la sussistenza dei seguenti requisiti:

  1. risultare in attività da almeno tre anni;
  2. essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  3. aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  4. non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

La norma prevede l’obbligo:

  • per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio;
  • per l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:
    1. i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute;
    2. un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.

L’istanza per il rilascio del certificato deve essere presentata all’Ufficio delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta tramite l’apposito modello. La richiesta può essere presentata personalmente o tramite soggetto delegato. In quest’ultimo caso il soggetto delegato deve essere munito di formale delega da consegnare unitamente alla richiesta del certificato.

Il modello compilato e sottoscritto può essere presentato all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente:

  • mediante il servizio consegna documenti e istanze presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Se la richiesta è presentata tramite soggetto delegato, come ad esempio il commercialista, il modello deve essere sottoscritto con firma digitale dal delegante oppure, nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’istanza e i relativi documenti devono essere inoltrati tramite la funzionalità “Upload Documenti” selezionando come Ufficio destinatario la Direzione provinciale territorialmente competente;
  • mediante consegna diretta all’Ufficio territoriale competente. In questo caso l’Ufficio rilascia la relativa ricevuta;
  • mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio territoriale competente allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;
  • mediante posta elettronica certificata specificando nell’oggetto “Richiesta certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”. Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovrà essere inoltrata la richiesta è quello della Direzione provinciale territorialmente competente ed è riscontrabile al seguente indirizzo: Elenco indirizzi PEC degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.

DURF e DURC: attenzione a non confonderli.

È facile fare confusione tra DURF e DURC, perché i nomi sono molto simili. Ma in realtà si tratta di due documenti diversi, rilasciati da enti differenti e con scopi distinti.

  • Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) riguarda la regolarità nei versamenti dei contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali (verso INPSINAIL e Casse Edili). Serve per gare pubbliche, agevolazioni fiscali o lavori nel settore dell’edilizia.
  • Il DURF, invece come suddetto, riguarda la regolarità fiscale. Lo rilascia l’Agenzia delle Entrate e certifica che l’impresa è in regola con tasse, dichiarazioni e obblighi fiscali.
  • Due certificati diversi, ma entrambi fondamentali per chi vuole lavorare con la PA.

Ignorare il DURF o non presentarlo quando richiesto può avere conseguenze gravi per l’impresa. In particolare, l’assenza di questo documento fiscale può portare all’esclusione dalle gare d’appalto, rendendo impossibile la partecipazione a procedure pubbliche e la firma di contratti con enti statali. Inoltre, il mancato rispetto degli obblighi legati al DURF può comportare sanzioni amministrative, con impatti negativi sia a livello economico che si immagine per l’azienda.

Essere in regola con il DURF, come anche con il DURC, oltre che un obbligo, è anche un segno di trasparenza e affidabilità aziendale.

Dott. Massimo Arganese

Studio Arganese & Partners

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