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Codice Rosso: che cosa è cambiato?

Di stretta, strettissima attualità – purtroppo – la piaga della violenza contro le donne, cui il legislatore cerca di mettere mano per quanto riguarda pene più severe. Riportiamo un estratto dell’intervista che l’avvocata Raffaella Casamassima, esperta in diritto di famiglia nonchè fondatrice e Presidente dell’Associazione “No More – Difesa Donna” di Cassano delle Murge ha concesso al mensile “La voce de paese” (dove troverete la versione integrale) per parlarci delle ultime novità sul cosiddetto “Codice Rosso”.

A cura di Antonietta Depalma

Avvocata, cosa cambia con la nuova normativa in vigore dallo scorso settembre?

Essa interviene, in particolare, su uno degli aspetti caratterizzanti la procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere ossia l’obbligo per il PM di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato. Si prevede che, qualora il singolo magistrato designato per le indagini preliminari non abbia rispettato il suddetto termine, il Procuratore della Repubblica possa revocargli l’assegnazione del procedimento e provvedere ad assumere, senza ritardo, le informazioni che sono state omesse, direttamente o mediante assegnazione del procedimento ad un altro magistrato dell’ufficio.

La riforma prevede inoltre che i Procuratori Generali presso le Corti d’Appello, nell’ambito del loro generale potere di vigilanza, acquisiscano con cadenza trimestrale dalle Procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro cui devono essere assunte tali informazioni e che gli stessi inviino al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione una relazione almeno semestrale sul punto.

La normativa interviene sulla L.69/2019 ossia sull’obbligo del Pubblico Ministero di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ne ha denunciato i fatti entro tre giorni dall’iscrizione della notizia del reato. Nell’aspetto pratico, rispetto al passato, cosa cambia?

Il Procuratore della Repubblica potrà revocare l’assegnazione del procedimento al magistrato designato, se questi, ove si proceda per i delitti contemplati dal cosiddetto Codice Rosso, non rispetti il termine di 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato per l’acquisizione di informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza.

Inoltre il fatto che la vittima di maltrattamenti debba essere ascoltata nuovamente dopo tre giorni rileva sia dal punto di vista processuale poiché vi è una maggiore speditezza nelle indagini che anche ai fini della valutazione del rischio. 

E’ questo, a suo parere, un intervento legislativo efficace?

Ritengo di si. Soprattutto se guardiamo anche alla riforma Cartabia in ambito processuale civile per i casi di violenza domestica. Per gli abusi familiari e la violenza domestica infatti, dal 1° marzo 2023 sono in vigore le nuove regole che accelerano tempi delle procedure e rafforzano le tutele. Per il contrasto immediato e diretto agli abusi o alla violenza è possibile fare ricorso diretto al giudice secondo le forme del nuovo art. 473 bis.41 cpc Se la violenza o l’abuso sono allegati al procedimento di separazione, divorzio, affidamento del minore o cessazione della convivenza, i tempi possono essere dimezzati e sono aumentati i poteri istruttori del giudice.

Il novellato art. 64 bis cppdelle disposizioni di attuazione, stabilisce in questi casi che il giudice penale trasmetta “obbligatoriamente” e “senza ritardo” al giudice civile, copia dei provvedimenti adottati nel procedimento penale per il delitto di violenza domestica o di genere, tra cui le ordinanze relative a misure cautelari personali, gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze di condanna. La L. n. 134/2021 (art. 2 comma 12) ha esteso l’obbligo anche alle fattispecie di tentativo di reato.

Il decreto legislativo. n. 149/2022 prevede poi che nei procedimenti familiari in cui siaallegata una fattispecie di violenza domestica o di genere, vengano assicurate le adeguate misure di salvaguardia e protezione, previste dall’art. 47 bis.70 e seguenti c.p.c. ovvero il giudice ordina al coniuge che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della condotta e l’allontana mento dalla casa familiare del coniuge o del convivente prescrivendogli, se occorre, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell’ordine di protezione.

Eventualmente, quali sono le criticità di esso?

Le criticità sono sempre e solo sul piano culturale. Se non si investe nel cambiamento culturale, in percorsi di sensibilizzazione alla parità di genere e di formazione di tutta la rete coinvolta nella violenza, le misure adottate avranno l’effetto di intervenire sempre e solo sul piano delle emergenze. Il fatto che siano moltissimi i casi di bambine o ragazze abusate da propri coetanei non è un caso: i fatti di cronaca ci stanno dicendo che tra i giovanissimi sta prevalendo l’idea che il corpo della donna è un oggetto di cui disporre. E’ questa la cultura della parità?

Quali sarebbero gli strumenti atti a garantire alla vittima un’efficace tutela?

Ritengo che si debba investire di più nella formazione degli operatori sociali, degli Avvocati, dei Magistrati e delle Forze dell’ordine.

Se avremo operatori del diritto e della rete sociale formati, allora sapremo come intervenire, quali risposte dare alle donne e quale tutela migliore mettere in campo per la stessa ed i minori.

Avv. Casamassima, quali sono, nello specifico gli interventi fatti dal d.d.l recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica?

Il d.d.l. interviene con numerose modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e ad alcune leggi speciali, attraverso una serie di previsioni sulle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza di genere.

Interviene sulle misure di prevenzione personali potenziando l’istituto dell’ammonimento del questore, introduce nuove aggravanti e determina la procedibilità d’ufficio di alcuni fatti commessi dal soggetto ammonito, estende le ipotesi in cui debbono essere rese informazioni alle vittime dei reati di violenza di genere e prevede la possibilità di applicare nei loro confronti misure di vigilanza dinamica;

– potenzia l’istituto della sorveglianza speciale, prevedendo l’applicazione del braccialetto elettronico nei confronti degli indiziati di reati a vittima vulnerabile, nonché introduce un innovativo procedimento d’urgenza per la sua applicazione;

– intende accelerare la trattazione dei procedimenti penali relativi ai reati di violenza domestica, intervenendo sulla priorità della loro trattazione e sui termini per la valutazione delle esigenze cautelari, nonché valorizza le iniziative di formazione specifica del personale di polizia e di magistratura

– modifica la disciplina dell’arresto e delle misure cautelari, incrementando il tasso di effettività di tutela delle vittime, con particolare riguardo ai reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare;

– introduce il nuovo istituto dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare disposto, anche fuori dai casi di flagranza, direttamente dal PM, in caso di grave e attuale pericolo per la vittima;

– estende l’ambito di applicazione delle misure cautelari e delle modalità di controllo mediante braccialetto elettronico degli indagati per i reati di violenza di genere e domestica.

– incrementa gli obblighi di comunicazione nei confronti delle vittime dei reati e dispone una circolarità informativa tra autorità giudiziaria e autorità di pubblica sicurezza ai fini dell’adozione dei provvedimenti di tutela delle vittime;

– introduce stringenti requisiti nella disciplina della sospensione condizionale della pena e disciplina l’attività degli organi preposti al controllo del percorso di riabilitazione del condannato;

– rafforza, infine, il sostegno economico nei riguardi delle vittime dei reati violenti, intervenendo sulla disciplina degli indennizzi loro spettanti.

Potrebbe, nel concreto, questo provvedimento essere un buon punto di partenza per il cosiddetto “rischio zero”?

Nessuno può dirlo. Ritengo comunque che non esista il “rischio zero”. Ogni donna è potenzialmente esposta alla violenza proprio perché la violenza contro le donne è una questione culturale.

Un pensiero su “Codice Rosso: che cosa è cambiato?

  • In data 15 gennaio 2024 Avvocato360 organizza un webinar gratuito dal titolo “Violenza di genere: riforma Roccella e novità sul Codice Rosso”, avente quali relatori l’Avv. Federica Liparoti e il Dott. Luca Bonzanni.

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